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Seggiolino auto: come viaggiare sicuri con i bambini?

SEGGIOLINO AUTO

Il trasporto dei bambini in auto è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada che prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati ad un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura.

La normativa europea individua in tal senso 5 gruppi di dispositivi:

  • Gruppo 0 (navicella): per bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa)
  • Gruppo 0 + (ovetto): per bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa)
  • Gruppo 1: per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa)
  • Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa)
  • Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa)

Su quale sedile installare il seggiolino?

I seggiolini possono essere posizionati sia sul sedile anteriore che su quello posteriore, nel rispetto di alcuni accorgimenti obbligatori:

  • Gruppo 0 e 0 +: è vietato per legge posizionarli sul sedile anteriore in presenza di airbag inseriti sul lato passeggero;
  • Gruppo 1, 2 e 3: la normativa attuale prevede che possano essere posizionati su qualsiasi sedile dell’auto. È opportuno però evitare di posizionarli sul sedile anteriore quando ci sono airbag inseriti.

La presenza di airbag frontali può costituire un serio pericolo per il bambino.

Per questo, il seggiolino non va mai installato sul sedile anteriore di una macchina dotata di airbag sul lato passeggero, salvo precedente disattivazione.

Il posto più sicuro per il bambino è in ogni caso il sedile centrale posteriore poiché è il posto più protetto in caso di urto sia frontale che laterale. Se la vettura è provvista di airbag laterali è importante disattivarli quando si posiziona il seggiolino nel sedile posteriore.

Sanzioni

Il mancato uso dei dispositivi comporta per il conducente del veicolo una multa da 70 a 285 euro e la perdita di 5 punti della patente. Se sul veicolo è presente, senza guidare, anche uno dei genitori del bambino, la multa viene data a costui anziché al conducente del veicolo.

I dispositivi anti-abbandono

La legge 1 ottobre 2018, n. 117 ha modificato l’art. 172 CdS, introducendo l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono . Questi dispositivi sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli. Dal 6 marzo 2020 coloro che circolano senza il dispositivo anti-abbandono per seggiolino auto del loro bambino possono essere multati. L’obbligo è in vigore dal 7 novembre 2019.

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